Art. 6.
(Immissione nel possesso).

      1. Il presentatore del progetto valutato e approvato ai sensi dell'articolo 5 è immesso nel possesso della terra mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che a lui fanno capo.
      2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività, e comunque non può superare i due terzi di quello praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche.

 

Pag. 7


      3. I canoni di affitto sono tenuti a disposizione degli aventi diritto alla terra per la durata di tre anni dal primo pagamento. Decorso il triennio, essi sono acquisiti dal comune, che può destinarli ad indennizzare il possessore per eventuali migliorìe di natura durevole da lui apportate al fondo.
      4. Il presentatore del progetto approvato deve iniziare l'attività oggetto del medesimo progetto non oltre centoventi giorni dall'immissione in possesso della terra.
      5. Qualora il possesso dell'immobile non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, il presentatore del progetto approvato decade dal beneficio.